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D.L. 03/08/2007 n. 1172. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: Art. 142, Norma violata comma 8 comma 9 Punti 2 10 sono sostituite dalle seguenti: Art. 142, Norma violata comma 8 comma 9 e 9-bis Punti 5 10 3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 142, del citato decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla presente legge: "Art. 142 (Limiti di velocita). 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. 2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. 3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate: a) ciclomotori: 45 km/h; b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. 4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11. 5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141. 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. 6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. 7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice. 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. 11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179. 12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". - Si riporta il testo della tabella allegata all'art. 126-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: "Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis Norma violata Punti Art. 141 Comma 8 Comma 9, terzo periodo 5 10 Art. 142 Comma 8 Comma 9 e 9-bis 5 10 Art. 143 Comma 11 Comma 12 Comma 13, con riferimento al comma 5 4 10 4 Art. 145 Comma 5 6 Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5 Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata Comma 3 2 6 Art. 147 Comma 5 6 Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3 Comma 15, con riferimento al comma 3 5 Comma 15, con riferimento al comma 8 2 Comma 16, terzo periodo 10 Art. 149 Comma 4 Comma 5, secondo periodo Comma 6 3 5 8 Art. 150 Comma 5, con riferimento all’art. 149, comma 5 Comma 5, con riferimento all’art. 149, comma 6 5 8 Art. 152 Comma 3 1 Art. 153 Comma 10 Comma 11 3 1 Art. 154 Comma 7 Comma 8 8 2 Art. 158 Comma 2, lettere d) e h) 2 Art. 161 Commi 1 e 3 Comma 2 2 4 Art. 162 Comma 5 2 Art. 164 Comma 8 3 Art. 165 Comma 3 2 Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: a) eccedenza non superiore a 1 t 1 b) eccedenza non superiore a 2 t 2 c) eccedenza non superiore a 3 t 3 d) eccedenza superiore a 3 t 4 Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1 b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2 c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3 d) exxedenza superiore al 30 per cento 4 Comma 7 3 Art. 168 Comma 7 4 Comma 8 10 Comma 9 10 Comma 9-bis 2 Art. 169 Comma 8 Comma 9 Comma 10 4 2 1 Art. 170 Comma 6 1 Art. 171 Comma 2 5 Art. 172 Commi 10 e 11 5 Art. 173 Commi 3 e 3-bis 5 Art. 174 Comma 4 Comma 5 Comma 7 2 2 1 Art. 175 Comma 13 Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) Comma 16 4 2 2 Art. 176 Comma 19 Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) Comma 21 10 10 10 2 Art. 177 Comma 5 2 Art. 178 Comma 3 Comma 4 2 1 Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10 Art. 186 Commi 2 e 7 10 Art. 187 Commi 7 e 8 10 Art. 189 Comma 8, primo periodo Comma 5, secondo periodo Comma 6 Comma 9 4 10 10 2 Art. 191 Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 5 2 5 3 Art. 192 Comma 6 Comma 7 3 10 Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.". Art. 3-bis. Modifiche all'art. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo. ((1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7, è inserito il seguente: D.L. 03/08/2007 n.117 –Testo D.L. 03/8/’07 n.117 coordinato con L. 02/10/’07 n.160. Codice della strada. "7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400." b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 157, del citato decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla presente legge: "Art. 157 (Arresto, fermata e sosta dei veicoli). - |
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